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Lavoratori impatriati, il regime speciale per l’imposizione sostitutiva

L’Agenzia delle Entrate, ha dato seguito a un quesito in merito alla possibilità di beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio, a partire dal periodo di imposta 2024, mediante l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5, comma 2 bis, del Decreto Crescita, anche se al 31 dicembre 2019 non beneficiava di tale regime speciale pur avendone i requisiti, in quanto fruiva del regime per neo-residenti di cui all’articolo 24 bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

Il parere

L’agenzia ha fornito parere positivo. Il contribuente deve soddisfare, nel primo anno dopo la conclusione del primo periodo agevolato, i requisiti previsti per effettuare nei termini il dovuto versamento del 10 o del 5% “dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione […] relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione”. Il documento illustra i requisiti necessari per accedere al regime speciale. Per poterne beneficiare, i soggetti devono trasferire la propria residenza fiscale in Italia e rispettare determinati requisiti, come aver lavorato all’estero in maniera continuativa per almeno due anni e aver lavorato per un’impresa residente in Italia.

L’interpello offre, altresì, chiarimenti sugli effetti della transizione dal regime opzionale di imposizione sostitutiva al regime per lavoratori impatriati, specificando che i benefici fiscali previsti dal regime opzionale cessano al momento dell’opzione per il regime impatriati, e che non è possibile cumulare le agevolazioni. L’Agenzia ritiene potersi applicare il prolungamento per ulteriori 5 periodi di imposta al contribuente che non ha beneficiato del regime per gli anni 2019, 2020 e 2021 e ciò perché rileva la circostanza della fruizione del regime speciale anche solo per alcune delle annualità del primo quinquennio agevolabile, in quanto potenzialmente beneficiario del regime per il periodo di imposta 2019.

Camilla Fino è avvocata tributarista

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Lavoratori impatriati, indennità di incentivo ed esodo di importo transattivo

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024, ha risposto ad un quesito in merito all’erogazione di somme corrisposte a titolo di “incentivo all’esodo” e di “importo transattivo” a soggetti che beneficiano del “regime speciale per lavoratori impatriati”, di cui all’articolo 16 del Decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015. In particolare, in caso di indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, con la Risoluzione in disamina l’Agenzia ha chiarito che il contribuente che intenda beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati può rivolgersi al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate che, in sede di assistenza, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

L’Istanza di interpello si concentra sulla possibilità di estendere i benefici fiscali anche alle indennità di incentivo all’esodo e agli importi transattivi, chiarendo come i due regimi possano essere applicati in casi specifici. Cosicché i redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dai lavoratori che trasferiscono la loro residenza in Italia possano beneficiare di una riduzione dell’imponibile fiscale.

Riguardo la possibilità di applicare il regime speciale di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 alle predette somme per la soglia superiore a 1 milione di euro, si fa presente che, come chiarito nella Circolare 3/E del 2012, l’Istante dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia. L’assoggettamento alle ordinarie regole di tassazione per scaglioni delle somme in oggetto, per la soglia eccedente 1 milione di euro, consente di applicare alle stesse, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma, il regime speciale in commento.

Pietro Fino è commercialista

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