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Trust immobiliare, Luciano Quaggia: «Uno strumento affidabile»

Il Trust ha rappresentato lo strumento giuridico capace di garantire ai fruitori concreti vantaggi nella pianificazione e ottimizzazione patrimoniale, al contempo fornendo una cornice legale tanto sicura quanto flessibile di protezione degli asset. L’istituto può essere adattato in modo “sartoriale” alle più svariate esigenze. Quello che soltanto qualche decennio fa era una prerogativa di pochi, ingenti e complessi patrimoni, oggi diviene sempre più frequentemente uno strumento accessibile e diffuso, forte dell’attrattività che deriva dall’affrontare con serenità e lungimiranza le sfide future. Un richiamo ulteriormente esaltato da un regime fiscale favorevole che permette, quando il trust è istituito da consulenti esperti, una legittima ottimizzazione dell’intera sfera fiscale dei soggetti coinvolti. È ricorrente oggi assistere alla progettazione di trust in risposta a specifiche esigenze familiari o professionali, a salvaguardia del patrimonio aziendale o a tutela di soggetti minorenni, fragili o inabili. Ma anche con la finalità di gestire fondi destinati a scopi benefici, che possano superare la vita del soggetto disponente senza gravare sulla sua liquidità immediata.

Gli scopi

Uno degli scopi principe, soprattutto in Italia, rimane la conduzione e la protezione del patrimonio immobiliare. Attraverso il trust è infatti possibile segregare la proprietà di immobili in una struttura che ne garantisca una gestione professionale, idonea ad assicurare che vengano mantenuti, valorizzati o trasferiti ai beneficiari designati secondo principi di efficienza, in accordo alle direttive impartite dal disponente. Il trust si caratterizza per l’ampia e libera definizione dei criteri connessi alla devoluzione degli immobili in favore dei beneficiari, ferma la certezza che ogni proprietà venga assegnata in coerenza alle volontà del disponente secondo ottiche di pianificazione successoria, mirate, ad esempio, alla prevenzione di situazioni di conflitto tra eredi. Ovvero il trust potrà incaricarsi della regolare distribuzione, dei redditi scaturenti dall’attività locatizia cui eventualmente assolva in forma autonoma. La flessibilità si manifesta anche nella possibilità di includere clausole specifiche volte a regolamentare l’uso e la fruizione degli immobili, quali l’istituzione di vincoli di destinazione e di usufrutto, che consentano al disponente di mantenere un controllo indiretto sugli asset e garantiscano che questi siano utilizzati secondo le sue disposizioni anche dopo la sua scomparsa.

Le conclusioni

L’adozione di un trust in Italia è una scelta strategica per chi cerca non solo di proteggere il proprio patrimonio, ma anche di assicurare che questo venga gestito con professionalità e lungimiranza. Con la giusta strutturazione, il trust può diventare un caposaldo contro le incertezze del futuro, proteggendo i beni e gli interessi del disponente e dei suoi beneficiari per le generazioni a venire.

Luciano Quaggia è notaio

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Trust immobiliare, la difesa dei patrimoni: ecco le regole fiscali

Con la defiscalizzazione in “entrata” (non si pagano tributi sulla costituzione del trust fund), il trust è diventato lo strumento per eccellenza nella conservazione e tutela dei patrimoni. La tassazione di quel patrimonio vincolato, apportato in trust, viene cronologicamente differita al momento della sua assegnazione ai beneficiari (principio dell’arricchimento gratuito ricevuto da essi). Pertanto, noi oggi abbiamo la possibilità di vincolare immobili, dossier titoli, polizze, quote di Holding o sub-holding, marchi, liquidità anche virtuale, senza pagare un euro di tasse (su di essi, per altro, si apre de facto una successione testamentaria indolore).

La tassazione

La loro tassazione verrà rinviata nel momento in cui quel patrimonio verrà ex sè assegnato ai beneficiari (figli) attraverso la tassazione in “uscita” (mai, v. eredi dei beneficiari che non “richiamano” i patrimoni segregati). Per cui non si pagano tributi in “entrata” sulla costituzione del patrimonio asservito in trust, deroghe per i trust in cui i beneficiari individuati o individuabili fossero titolari di diritti pieni ed esigibili, non soggetti alla discrezionalità del trustee. Si applicheranno in “uscita” le aliquote e le franchigie determinate dal rapporto disponente e beneficiario, ciò in quanto il trust è un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria. Sono escluse dalla tassazione finale del beneficiario le attribuzioni reddituali, vedi flussi cedolari sui titoli conferiti in trust, i canoni di locazione, i dividendi delle holding, le liquidazioni delle polizze (rendite/differenziali), essendo la tassazione limitata alle sole attribuzioni patrimoniali.

Le aziende

L’istituto è importante anche ai fini del passaggio intergenerazionale di un’azienda e della sua governance dovendo il trustee (terzo) gestire l’azienda e le sue holding verticali nell’interesse dei figli, recte: beneficiari (si evita per tale via una conflittualità endosocietaria). Ancora l’effetto segregativo, protettivo di “proprietà sospesa” sul patrimonio vincolato in trust, retro enunciato, il quale, non sarà aggredibile dai creditori del disponente (vecchio proprietario), nè tantomeno da quelli del trustee o beneficiario, con esclusione della patologia da interposizione fittizia, vedi i trust costituiti nel vigore di una verifica fiscale o di una procedura da riscossione coattiva. In questi ultimi casi, la costituzione del trust integrerà il reato di riduzione fraudolenta delle garanzie patrimoniali a beneficio del Fisco. Sul timing della tassazione del trust è stato detto che l’imposta si applica al momento della devoluzione del patrimonio a favore dei beneficiari, in quanto idoneo a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari, v. anche decreti attuativi della recente Riforma fiscale sulla tassazione differita, “in uscita” all’atto del trasferimento, per cui possiamo immettere in trust patrimoni senza assolvere alcun tributo anche successori, v. trust testamentario. Con la Riforma fiscale viene introdotto il principio di autoliquidazione in deroga al criterio della tassazione in “uscita”, con la possibilità di attualizzare e stabilizzare il prelievo mediante versamento volontario, anticipato del tributo al momento dell’apporto al trust.

Fabio Ciani è avvocato tributarista

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